Normative di riferimento

Commi relativi alla figura dell’educatore nella legge di bilancio 2019 – LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.

539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999,n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

540. L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia’ instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.