Commi relativi alla figura dell’educatore nella legge di bilancio 2019 – LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.
539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999,n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.